Credito d’imposta Formazione 4.0

 

Credito d’imposta formazione 4.0 – Legge di Bilancio 2021

Il Credito d’imposta formazione 4.0 è una misura erogata per favorire le spese di formazione sostenute dalle imprese, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze in ambito tecnologico, previste dal Piano nazionale transizione 4.0.

 

Beneficiari e regole di fruizione del Credito d’imposta formazione 4.0

Possono accedere all’agevolazione tutte le imprese senza distinzione di forma giuridica e settore economico, compresa la pesca, l’acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli. Sono inoltre inclusi gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali, e stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, ad esclusione delle imprese in difficoltà.

Per poter accedere Bonus formazione 4.0, devono essere predisposti i registri nominativi di svolgimento delle attività formative, e il legale rappresentante dell’azienda deve rilasciare a ciascun dipendente un’attestazione (sotto forma di dichiarazione) dell’effettiva partecipazione alle attività formative.

 

Cosa prevede il Credito d’imposta formazione 4.0?

Sono ammesse attività di formazione per acquisire o consolidare le competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologia e digitale delle imprese, in ottica 4.0.

Nello specifico le attività di formazione riguardanti le seguenti tecnologie:

·         big data e analisi dei dati;

·         cloud e fog computing;

·         cyber security;

·         simulazione e sistemi cyber-fisici;

·         prototipazione rapida;

·         robotica avanzata e collaborativa;

·         sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata;

·         interfaccia uomo-macchina;

·         manifattura additiva (o stampa tridimensionale);

·         internet delle cose e delle macchine;

·         integrazione digitale dei processi aziendali.

Se le attività di formazione sono commissionate ad un soggetto terzo esterno sono ammessi:

·         i soggetti accreditati per lo svolgimento delle attività di formazione finanziata, le università e i soggetti in possesso della certificazione di qualità Uni En Iso 9001:2000 settore EA 37 (formazione/istruzione);

·         Istituti tecnici superiori vengono escluse la formazione ordinaria o periodica obbligatoria (es. salute e sicurezza).

I destinatari sono il personale dipendente, anche a tempo determinato, e il personale con contratto di apprendistato.

 

 

Spese ammissibili

Le spese ammissibili in attività di formazione devono essere relative ai costi di:

·         personale dipendente per il tempo occupato nella formazione;

·         personale dipendente che svolga attività di docenza, fino ad un massimo del 30% della retribuzione complessiva annua;

·         indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte presso la sede di un’altra azienda dello stesso gruppo, o per imprese che hanno più sedi operative;

·         i formatori impegnati nell’attività formativa;

·         spese di esercizio: come viaggio, alloggio, materiali e forniture, costo di ammortamento di strumenti e attrezzature relative al progetto di formazione;

·         servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;

·         spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione;

·         certificazione della documentazione contabile nel limite massimo di € 5.000.

 

Agevolazione e scadenza

L’utilizzo del credito è ammesso solo in compensazione a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono sostenute le spese.

L’agevolazione comprende un credito d’imposta pari al:

·         50% per le piccole imprese (fino ad un massimo di € 300.000)

·         40% per le medie imprese (fino ad un massimo di € 250.000)

·         30% per le grandi imprese (fino ad un massimo di € 250.000)

Il credito sale al 60% se l’attività di formazione riguarda dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati (come definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel Decreto del 17 ottobre 2017).

La scadenza è prevista per il 31/12/2022.

 

IMPORTANTE: Il beneficio rientra nel Regime De Minimis aziendale

 

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